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REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE (ARTICOLO 13 DEL D.P.R. 27/1/2012 N. 43)

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Registro telematico dei gas fluorurati ad effetto serra

Con comunicato del Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11/2/2013 è divenuto operativo il Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 13 del D.P.R. 43/2012. Tale D.P.R. prevede l’obbligo per le persone e le imprese che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di ottenere l’apposita certificazione/attestazione e di iscriversi al Registro telematico nazionale istituito presso il Ministero dell’Ambiente e gestito dalle Camere di Commercio del capoluogo di regione.

devono iscriversi al Registro, per il regolare svolgimento dell’attività, le seguenti persone ed imprese:

  • persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 303/2008)
  1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
  2. manutenzione o riparazione;
  3. recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
  4. installazione;
  • persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 304/2008)
  1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
  2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
  3. installazione;
  4. manutenzione o riparazione;
  • persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (Reg. 305/2008)
  • persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (Reg. 306/2008)
  • persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE (Reg. 307/2008
  • imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 303/2008)
  • imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 304/2008)
  • imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (Reg. 305/2008)
  • imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (Reg. 306/2008)
  • imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (Reg. 307/2008)

 

Le persone e le imprese che svolgono:

  • attività di manutenzione, riparazione, installazione, controllo e recupero gas fluorurati ad effetto serra su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono tali gas,
  • attività di manutenzione, riparazione, installazione, controllo e recupero gas fluorurati ad effetto serra su impianti fissi di protezione antincendio ed estintori

devono ottenere il certificato da un organismo di certificazione.

 

I modelli delle istanze e delle dichiarazioni da presentare alle Camere di commercio competenti – esclusivamente per via telematica accedendo al sito www.fgas.it – ai fini dell’iscrizione nel citato Registro sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Ambiente (link: http://www.minambiente.it).

La Camera di commercio di Bologna è competente a ricevere le istanze di iscrizione nel Registro delle persone fisiche residenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e delle imprese con sede legale nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

I soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro versano, alla Camera di commercio competente per territorio, i diritti di segreteria (previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29/12/1993 n. 580 ed individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17/7/2012) nella seguente misura:

REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE (ARTICOLO 13 DEL D.P.R. 27/1/2012 N. 43)

ISCRIZIONI MODIFICAZIONI E CANCELLAZIONI

E’ istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

Persone ed imprese devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione e comunque prima di iniziare l’attività.

Sono tenute all’iscrizione al Registro le persone e le imprese che svolgono le attività previste dall’articolo 8 del DPR 27 gennaio 2012 n. 43.

Le persone, dopo essersi iscritte al registro, devono ottenere un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato a seguito del superamento di un esame teorico e pratico.

Le persone che effettuano attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore devono disporre invece di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione a seguito della partecipazione ad un corso di formazione.

Per alcune delle attività disciplinate dal DPR, le imprese devono essere in possesso del certificato rilasciato da un organismo di certificazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti (personale e strumentazione).

I soggetti che rilasciano tali certificati sono gli organismi di certificazione designati dal Ministero e gli organismi di attestazione.

Gli organismi NON possono rilasciare certificati e attestati a persone e imprese non iscritte al Registro.

Le persone ed imprese che possiedono i requisiti e intendono avvalersi del certificato provvisorio, valido per 6 mesi dalla data di rilascio, presentano, via telematica, una domanda alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di iscrizione al Registro.

La Camera di Commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Il certificato provvisorio non è rinnovabile e può essere richiesto solo dai soggetti che già svolgono le attività e si iscrivono entro 60 giorni dall’avvio del registro.

L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via telematica utilizzando la procedura realizzata dalle Camere di commercio disponibile tramite il portale https://scrivania.fgas.it

La domanda di iscrizione deve essere presentata via telematica con firma digitale apposta al momento dell’invio dal legale rappresentante dell’impresa o dalla persona oppure da soggetto terzo (p.es Associazione di categoria, professionista ecc) a seguito di procura in carta semplice.

Le informazioni da riportare nelle istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria stabiliti dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 luglio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2012 .