Libretto di Impianto termico

A partire dal primo giugno 2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del nuovo libretto.

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Product Description

l D.M. 10 febbraio 2014, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 74/2013, contiene i nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo da utilizzare per tutti gli impianti termici di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria dal primo giugno 2014 (Prorogata il 15 ottobre 2014).

Libretto di impianto

Il Decreto rende operative le disposizioni del comma 5, dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013, il quale stabilisce che gli impianti termici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”.

A partire dal primo giugno 2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del nuovo libretto.

Ricordiamo che, secondo il D.P.R. 74/2013, un impianto termico è definito come un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.

Quindi il nuovo libretto si applica, ad esempio, ai tradizionali impianti termici di climatizzazione invernale (caldaie), agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva (i condizionatori d’aria) e agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.

Rapporto di efficienza energetica

Dal primo giugno 2014, in occasione dei controlli periodici e di eventuale manutenzione, i tecnici dovranno compilare i nuovi modelli di rapporti di controllo nei seguenti casi:

  • impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria
  • impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria

I modelli di rapporto di controllo sono relativi a:

  • Gruppi termici
  • Gruppi frigo
  • Scambiatori
  • Cogeneratori

Sanzioni (art. 11)

Resta invariato, rispetto al D.Lgs. 192/2005 il sistema sanzionatorio:

  • per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici la sanzione va dai 500 ai 3.000 euro
  • per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e a sottoscrivere il rapporto di controllo la sanzione va da 1.000 e 6.000 euro.